unitario

  • 1)Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, puo' prevedere che i brevetti europei possono essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati.
  • 2)Se un gruppo di Stati contraenti si e' valso della facolta' di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art142 · fonte su Normattiva