domanda di brevetto europeo come oggetto di proprieta'
- 1)L'articolo 74 e' applicabile qualora il gruppo di Stati contraenti non abbia previsto altre disposizioni.
- 2)Il gruppo di Stati contraenti puo' disporre che la domanda di brevetto europeo, sempreche' questi Stati contraenti siano designati, puo' essere trasferita oppure essere oggetto di cessione in garanzia o di esecuzione forzata soltanto per tutti gli Stati contraenti del gruppo e soltanto conformemente alle disposizioni dell'accordo particolare.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
