Art. 4 (Accordo)
[1]della classificazione
[2]1. La classificazione ha carattere esclusivamente amministrativo. 2. Ciascun Paese dell'Unione particolare ha facolta' di applicare la classificazione come sistema principale o come sistema ausiliario. 3. Le amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare faranno figurare:
- i)nei brevetti, certificati di autore d'invenzione, modelli d'utilita' e certificati d'utilita' da esse rilasciati, nonche' nelle domande di tali titoli di protezione, siano esse pubblicate o soltanto messe a disposizione del pubblico per consultazione,
- ii)nelle comunicazioni con le quali i periodici ufficiali rendono nota la pubblicazione o la messa a disposizione del pubblico dei documenti citati nel comma i), i simboli completi della classificazione attribuiti all'invenzione che forma oggetto del documento citato nel comma i). 4. All'atto della firma del presente Accordo o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione:
- i)ciascun Paese puo' dichiarare che si riserva di non far figurare i simboli dei gruppi o sottogruppi della classificazione nelle domande di cui all'alinea 3, unicamente messe a disposizione del pubblico per consultazione, ne' nelle relative comunicazioni,
- ii)ciascun Paese che non procede all'esame, immediato o differito, della novita' delle invenzioni e la cui procedura di rilascio dei brevetti o di altri titoli di protezione non prevede una ricerca sullo stato della tecnica, puo' dichiarare che si riserva di non far figurare i simboli dei gruppi e sottogruppi della classificazione nei documenti e nelle comunicazioni di cui all'alinea 3. Se queste condizioni si verificano soltanto per talune categorie di titoli di protezione o per taluni rami della tecnica, tale Paese puo' far uso della riserva soltanto entro questi limiti. 5. I simboli della classificazione, preceduti dalla menzione "classificazione internazionale dei brevetti" o da un'abbreviazione stabilita dal Comitato di esperti di cui all'articolo 5, saranno stampati, in caratteri neri o in altro modo ben visibile, nel margine in alto di ogni documento di cui all'alinea 3 i) nel quale devono figurare. 6. Se un Paese dell'Unione particolare affida il rilascio dei brevetti ad un'amministrazione intergovernativa, esso deve prendere tutti i provvedimenti di sua competenza affinche' la detta amministrazione applichi la classificazione conformemente al presente articolo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
