congiunta

  • 1)Il gruppo di Stati contraenti puo' disporre che la designazione degli Stati del gruppo puo' essere effettuata soltanto congiuntamente e che la designazione di uno o piu' di detti Stati vale come designazione di tutti gli Stati.
  • 2)Se l'Ufficio europeo dei brevetti e' l'Ufficio designato ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo e' applicabile se il richiedente indica nella domanda internazionale che egli intende ottenere un brevetto europeo per gli Stati del gruppo da lui designati o per uno solo di essi. La presente disposizione e' parimenti applicabile quando il richiedente ha designato nella domanda internazionale uno Stato contraente di questo gruppo la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art149 · fonte su Normattiva