- 1)La presente convenzione e' aperta all'adesione:
- a)degli Stati di cui all'articolo 165, paragrafo 1;
- b)di ogni altro Stato europeo su invito del Consiglio d'amministrazione.
- 2)Ogni Stato che abbia fatto parte della presente convenzione e cessato di farne parte a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, puo' nuovamente divenire parte della convenzione aderendo ad essa.
- 3)Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
