• 1)La presente convenzione e' aperta all'adesione:
  • a)degli Stati di cui all'articolo 165, paragrafo 1;
  • b)di ogni altro Stato europeo su invito del Consiglio d'amministrazione.
  • 2)Ogni Stato che abbia fatto parte della presente convenzione e cessato di farne parte a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, puo' nuovamente divenire parte della convenzione aderendo ad essa.
  • 3)Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art166 · fonte su Normattiva