1. Il presente Patto e' aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di un, qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonche' di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto. 2. Il presente Patto e' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Il presente Patto sara' aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo. 4. L'adesione sara' effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art48 · fonte su Normattiva