• 1)La presente convenzione puo' essere riveduta da una conferenza degli Stati contraenti.
  • 2)La conferenza e' preparata e convocata dal Consiglio d'amministrazione. Essa puo' validamente deliberare soltanto se vi sono rappresentati almeno tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione. Per essere adottato, il testo riveduto della convenzione deve essere approvato dai tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione rappresentati alla conferenza, e votanti. L'astensione non e' considerata come voto.
  • 3)Il testo riveduto della convenzione entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratifica o l'adesione di un numero di Stati determinato dalla conferenza e alla data da questa stabilita.
  • 4)Gli Stati che, alla data dell'entrata in vigore della convenzione riveduto, non l'hanno ratificata o non vi hanno aderito, cessano di far parte della presente convenzione a decorrere da questa data.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art172 · fonte su Normattiva