dei diritti acquisiti
- 1)Quando uno Stato cessa di far parte della presente convenzione a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, e dell'articolo 174, i diritti acquisiti anteriormente in virtu' di questa convenzione rimangono impregiudicati.
- 2)Le domande di brevetto europeo, pendenti alla data in cui uno Stato designato cessa di far parte della convenzione, continuano ad essere istruite dall'Ufficio europeo dei brevetti, per quanto concerne questo Stato, come se la convenzione, nel testo in vigore dopo questa data, fosse ad esso applicabile.
- 3)Le disposizioni del paragrafo 2) sono applicabili ai brevetti europei nei cui riguardi, alla data menzionata in questo paragrafo, una procedura di opposizione e' in corso o il termine di opposizione non e' scaduto.
- 4)Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione di applicare ai brevetti europei le disposizioni del testo della convenzione della quale esso faceva parte.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
