e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzione
- 1)A uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione, a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, o dell'articolo 174, l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali da esso versati in base all'articolo 40, paragrafo 2, nella stessa data e nelle stesse condizioni in cui l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali che altri Stati le hanno versato durante il medesimo esercizio finanziario.
- 2)Le somme il cui importo corrisponde alla percentuale delle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei nello Stato di cui al paragrafo 1 cosi' come sono definite nell'articolo 39, devono essere versate da quello Stato anche dopo che abbia cessato di far parte della presente convenzione; l'importo di queste somme e' quello che lo Stato considerato doveva versare alla data in cui esso ha cessato di far parte della presente convenzione.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
