circa la traduzione del fascicolo del brevetto comunitario 1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 9, ogni Stato contraente puo', all'atto della firma della presente convenzione o del deposito del relativo strumento di ratifica, dichiarare che si riserva la facolta' di prevedere che, ove il fascicolo del brevetto comunitario non fosse pubblicato in una delle sue lingue ufficiali, il titolare del brevetto puo' avvalersi per detto Stato, ai sensi delle disposizioni dei successivi paragrafi, dei diritti derivanti dal brevetto soltanto se deposita all'ufficio europeo dei brevetti una traduzione del fascicolo del brevetto, rivendicazioni escluse, in una delle lingue ufficiali di detto Stato. 2. Se la traduzione viene depositata entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti derivanti dal medesimo, a decorrere da tale data. 3. Se la traduzione viene depositata dopo il termine di cui al paragrafo 2, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti derivanti dal brevetto a decorrere dalla data di deposito della traduzione. Nei confronti di una utilizzazione dell'invenzione avvenuta senza il suo consenso nel periodo compreso tra la data della pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto e la data di deposito della traduzione, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti derivanti dal medesimo soltanto in quanto egli puo' chiedere un compenso adeguato, dopo aver depositato la traduzione. 4. Se la traduzione viene depositata dopo piu' di tre anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 99, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, ogni persona che abbia utilizzato l'invenzione o abbia compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine nel periodo di cui al paragrafo 3, seconda frase, puo' continuare ad utilizzare l'invenzione, a condizioni adeguate. 5. Ogni riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 cessa di produrre i suoi effetti quando il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione delle Comunita' europee o di uno Stato contraente, ne decide la soppressione. 6. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima. 7. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicati i brevetti comunitari rilasciati anteriormente alla data di tale cessazione.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
