Art. 38
dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Al momento della ripartizione dei voti, nella prima sessione regolare di ogni anno finanziario, oppure ogni volta che si verifica un cambiamento dei membri dell'Organizzazione, il Consiglio provvede ad apportare i necessari adeguamenti al contributo di ciascun membro al bilancio della scorta stabilizzatrice, in applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il direttore esecutivo deve quindi stabilire quanto segue: (a) il contributo netto di ciascun membro, calcolato sottraendo i rimborsi dei contributi dovutigli in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo dalla somma di tutti i contributi pagati dal membro stesso a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo; (b) il totale netto delle richieste rappresentato dalla somma delle richieste consecutive, al quale viene sottratto il totale dei rimborsi effettuati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. (c) il contributo netto riveduto di ciascun membro, ottenuto dividendo il totale netto delle richieste tra i membri in base alla quota di voti riveduta di ciascun membro in sede di Consiglio, in conformita' dell'articolo 14, fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 27, purche' la quota di voti di ciascun membro, ai fini del presente articolo, venga calcolata indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto di un membro o dalla corrispondente ripartizione dei voti. Quando il contributo netto in contanti di un membro supera il suo contributo netto riveduto, la differenza, al netto di eventuali interessi moratori, ancora da pagare sugli arretrati, deve essere rimborsata dal bilancio della scorta stabilizzatrice. Quando invece il contributo netto in contanti e' inferiore al contributo netto riveduto di un membro, quest'ultimo deve pagare la differenza, maggiorata di eventuali interessi moratori ancora da pagare su arretrati, al bilancio della scorta. 2. Se il Consiglio, in considerazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 28, riscontri un'eccedenza di contributi netti in contante rispetto ai fondi richiesti per finanziare le operazioni della scorta stabilizzatrice nei quattro mesi successivi, detti contributi netti in contanti eccedentari, detratti quelli iniziali, devono essere rimborsati dal Consiglio, a meno che quest'ultimo non decida con voto speciale di non effettuare detto rimborso o di corrispondere un importo inferiore. Le quote dell'importo da rimborsare dovute ai membri sono proporzionali ai rispettivi contributi netti in contanti, e al netto di eventuali interessi ancora da pagare sugli arretrati. Il contributo richiesto ai membri in arretrato viene ridotto in proporzione pari a quella del rimborso rispetto al totale dei contributi netti in contanti. 3. Su richiesta di un membro, il rimborso a cui ha diritto puo' essere trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Se un membro decide di mantenere il proprio rimborso in bilancio, l'importo gli sara' accreditato per eventuali contributi supplementari chiesti in conformita' dell'articolo 28. L'importo accreditato trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice su richiesta di un membro frutta un interesse al tasso medio incamerato sui fondi del bilancio della scorta stabilizzatrice, con decorrenza dall'ultimo giorno in cui l'importo dovrebbe di regola venire rimborsato al membro in questione, fino al giorno precedente l'effettivo rimborso. 4. Il direttore esecutivo informa immediatamente i membri di eventuali pagamenti o rimborsi derivanti dagli adeguamenti apportati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Detti pagamenti da parte dei membri od i rimborsi ad essi dovuti devono essere effettuati entro 60 giorni a decorrere dalla data della notifica da parte del direttore esecutivo. 5. Qualora l'importo in contanti del conto della scorta stabilizzatrice, superi il valore del totale dei contributi netti in contanti dei membri, detti fondi in eccedenza devono essere distribuiti al momento della scadenza del presente accordo.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
