1-a) Ogni Stato puo' dichiarare che non e' vincolato dalle disposizioni del capitolo II.
- b)Gli Stati che fanno una dichiarazione secondo il comma a) non sono vincolati dalle disposizioni del capitolo II e dalle disposizioni corrispondenti del regolamento d'esecuzione. 2-a) Ogni Stato che non abbia fatto una dichiarazione secondo il paragrafo 1-a) puo' dichiarare che:
- i)non e' vincolato dalla disposizione dell'articolo 39.1) concernente la consegna di una copia della domanda internazionale e di una traduzione (come prescritta) della domanda;
- ii)l'obbligo di sospendere l'esame nazionale figurante nell'articolo 40, non impedisce la pubblicazione, da parte del suo ufficio nazionale o per il tramite di esso, della domanda internazionale o di una traduzione della medesima, restando tuttavia inteso che questo Stato non e' esonerato dagli obblighi previsti negli articoli 30 e 38.
- b)Gli Stati che fanno una tale dichiarazione non sono vincolati che in conseguenza. 3-a) Ogni Stato puo' dichiarare che, per quanto lo riguarda, la pubblicazione internazionale di domande internazionali non e' richiesta.
- b)Qualora, allo scadere di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorita', la domanda internazionale non contenga che la designazione di Stati che hanno fatto dichiarazioni secondo il comma a), la domanda internazionale non e' pubblicata conformemente all'articolo 21.2).
- c)Qualora siano applicabili le disposizioni del comma b), la domanda internazionale viene nondimeno pubblicata dall'Ufficio internazionale:
- i)a richiesta del depositante: conformemente al regolamento d'esecuzione;
- ii)allorche' una domanda nazionale o un brevetto fondati sulla domanda internazionale sono pubblicati dall'ufficio nazionale di ogni Stato designato che ha fatto una dichiarazione secondo il comma a) o per conto di tale ufficio: in breve termine dopo questa pubblicazione ma non prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di priorita'. 4-a) Ogni Stato la cui legislazione attribuisce ai suoi brevetti un effetto sullo stato della tecnica a contare da una data anteriore a quella della pubblicazione ma non assimila, ai fini dello stato della tecnica, la data di priorita' rivendicata secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale alla data del deposito effettivo in questo Stato, puo' dichiarare che il deposito fuori del suo territorio di una domanda internazionale che lo designa non e' assimilato a un deposito effettivo sul suo territorio ai fini dello stato della tecnica.
- b)Ogni Stato che fa la dichiarazione di cui al comma a) non sara', in tale misura, vincolato dall'articolo 11.3).
- c)Ogni Stato che fa la dichiarazione di cui al comma a) deve dichiarare contemporaneamente per iscritto a contare da quale data e a quali condizioni si produce, sul suo territorio, l'effetto sullo stato della tecnica di ogni domanda internazionale che lo designa. Questa dichiarazione puo' essere modificata in qualsiasi momento mediante notificazione al Direttore generale.
- 5)Ogni Stato puo' dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 59. Per quanto concerne le controversie tra uno Stato contraente che abbia fatto tale dichiarazione e qualsiasi altro Stato contraente, le disposizioni dell'articolo 59 non sono applicabili. 6-a) Ogni dichiarazione secondo il presente articolo va fatta per iscritto. Essa puo' essere fatta nel momento della firma del presente trattato, del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, oppure, salvo nel caso di cui al paragrafo 5), piu' tardi e in qualsiasi momento mediante notificazione al Direttore generale. Nel caso di tale notificazione, la dichiarazione ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale e non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di sei mesi.
- b)Ogni dichiarazione fatta secondo il presente articolo puo' essere ritirata in qualunque momento mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro diviene effettivo tre mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale e, allorche' si tratti del ritiro d'una dichiarazione secondo il paragrafo 3), non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di tre mesi.
- 7)Non sono ammesse altre riserve al presente trattato oltre quelle elencate nei paragrafi da 1 a 5.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
