[1]contrattuali
[2]1. Il brevetto comunitario puo' formare oggetto di licenze, nella sua totalita' o per una sua parte, per la totalita' dei territori in cui produce i suoi effetti o per una loro parte. La licenza puo' essere esclusiva o non esclusiva. 2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere invocati contro un licenziatario che oltrepassi un limite impostogli dalla licenza ai sensi del paragrafo 1. 3. Alla concessione o al trasferimento di una licenza di brevetto comunitario si applica l'articolo 40, paragrafi 2 e 3.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
