[1]di fallimento o procedure analoghe
[2]1. Fino a quando tra gli Stati contraenti non siano entrate in vigore disposizioni comuni al riguardo, un brevetto comunitario puo' essere compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga unicamente nello Stato contraente in cui tale procedura e' stata proposta per prima. 2. In caso di comproprieta' di un brevetto comunitario, il paragrafo 1 e' applicabile alla quota del comproprietario.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
