[1]di fallimento o procedure analoghe

[2]1. Fino a quando tra gli Stati contraenti non siano entrate in vigore disposizioni comuni al riguardo, un brevetto comunitario puo' essere compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga unicamente nello Stato contraente in cui tale procedura e' stata proposta per prima. 2. In caso di comproprieta' di un brevetto comunitario, il paragrafo 1 e' applicabile alla quota del comproprietario.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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