[1]di un nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione
[2]Se il brevetto comunitario e' stato limitato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione di limitazione ed un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
