[1]Adesione

[2]1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.

[3]2. Fa fede il testo della presente convenzione nella lingua o nelle lingue dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

[4]3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

[5]4. Per qualsiasi Stato che vi aderisca, la presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo il deposito dello strumento di adesione o, qualora essa non sia ancora entrata in vigore al momento della scadenza del suddetto periodo di novanta giorni, alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

[6]5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrata in vigore al momento del deposito del loro strumento di adesione, agli Stati membri aderenti si applica l'articolo 24, paragrafo 4.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art25 · fonte su Normattiva