[1]PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI (Protocollo sui privilegi e sulle immunita')

[2]Articolo 1

  • 1)I locali dell'Organizzazione sono inviolabili.
  • 2)Le autorita' degli Stati in cui l'Organizzazione possiede dei locali possono penetrare in questi locali soltanto con il consenso del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Questo consenso si ritiene acquisito in caso di incendio o di altro incidente che richieda immediate misure protettive.
  • 3)La notifica nei locali dell'Organizzazione di qualsiasi atto di procedura relativo ad una causa intentata contro l'Organizzazione non costituisce infrazione dell'inviolabilita'.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~protocollo-art1 · fonte su Normattiva