[1]CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE (Convenzione sul brevetto comunitario)

[2]PREAMBOLO

[3]LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, DESIDEROSE di conferire effetti unitari ed autonomi ai brevetti europei rilasciati per i loro territori ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973; SOLLECITE di definire un regime comunitario di brevetti che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e in particolare all'eliminazione all'interno della Comunita' delle distorsioni di concorrenza che possono risultare dalla limitazione territoriale dei titoli nazionali di protezione; CONSIDERANDO che uno degli obiettivi fondamentali del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e' l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci; CONSIDERANDO che uno dei mezzi piu' idonei al conseguimento di tale obiettivo per la libera circolazione delle merci tutelate da brevetti e' l'istituzione di un regime comunitario di brevetti; CONSIDERANDO che l'istruzione di tale regime comunitario di brevetti e' percio' indissociabile dal conseguimento degli obiettivi del trattato ed e' quindi connessa con l'ordinamento giuridico comunitario; CONSIDERANDO che a tal fine occorre che vengano conclusi tra loro una convenzione che costituisca un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della convenzione sul rilascio di brevetti europei, nonche' un trattato di brevetto regionale ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ed un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo il 14 luglio 1967; CONSIDERANDO essenziale che la presente convenzione venga interpretata in modo uniforme affinche' i diritti e gli obblighi risultanti dal brevetto comunitario siano identici in tutta la Comunita' e che quindi venga attribuita competenza alla Corte di giustizia delle Comunita' europee; CONVINTE percio' che la conclusione della presente convenzione e' necessaria per facilitare l'adempimento dei compiti della Comunita' economica europea e dunque rappresenta per gli Stati membri un opportuno provvedimento da adottare - fatte salve le procedure nazionali di ratifica - per l'assolvimento degli obblighi della Comunita', HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine designato come plenipotenziari: Sua Maesta il Re dei belgi il sig. J. DESCHAMPS ambasciatore del Belgio a Lussemburgo

[4]Sua Maesta la Regina di Danimarca il sig. K. V. SKJODT direttore, ufficio danese dei brevetti il Presidente della Repubblica Federale di Germania il sig. PETERS HERMES sottosegretario di Stato, ministero degli affari esteri il Presidente della Repubblica francese il sig. Emile CAZIMAJOU ministro plenipotenziario, rappresentante permanente aggiunto il Presidente dell'Irlanda il sig. John BRUTON sottosegretario di Stato parlamentare, ministero dell'industria e del commercio il Presidente della Repubblica italiana l'on. Francesco CATTANEI sottosegretario di Stato, ministero degli affari esteri

[5]Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo il sig. Marcel MARAT ministro dell'economia, del ceto medio e del turismo

[6]Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi il sig. Th. M. HAZEKAMP sottosegretario di Stato all'economia

[7]Sua Maesta la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il sig. GORONWY-ROBERTS ministro aggiunto agli affari esteri e del Commonwealth, vicepresidente della camera dei Lords

[8]I QUALI, riuniti in sede di Consiglio delle Comunita' europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

[9]HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

[10]Articolo 1 Diritto comune per i brevetti

[11]1. Con la presente convenzione e' istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di brevetti per invenzioni. 2. Tale diritto comune disciplina i brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei, denominata qui di seguito "convenzione sul brevetto europeo", nonche' le domande di brevetto europeo in cui detti Stati sono designati.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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