- 1)Salve le disposizioni dell'articolo 6, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti gode dei privilegi e delle immunita' concesse ai diplomatici conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961.
- 2)Tuttavia, l'immunita' di giurisdizione non puo' essere invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commessa dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti o di danni provocati da un autoveicolo che gli appartiene o da lui condotto.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
