• 1)Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'Organizzazione gode dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione, salvo:
  • a)esplicita rinuncia dell'Organizzazione a tale immunita' in un caso particolare;
  • b)in caso di azione civile intentata da un terzo per danni conseguenti ad un incidente provocato da un autoveicolo appartenente all'Organizzazione o circolante per conto di essa oppure in caso di infrazione alle norme di circolazione stradale commessa con questo autoveicolo;
  • c)in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell'articolo 23.
  • 2)Le proprieta' e i beni dell'Organizzazione, in qualunque luogo si trovano, godono dell'immunita' riguardo a qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione e sequestro.
  • 3)Le proprieta' e i beni dell'Organizzazione godono parimenti dell'immunita' riguardo a qualsiasi genere di coercizione amministrativa o di provvedimento preso prima di una sentenza, salvo nella misura in cui cio' sia temporaneamente necessario per prevenire incidenti coinvolgenti autoveicoli appartenenti all'Organizzazione o circolanti per conto di essa e per condurre inchieste su tali incidenti.
  • 4)Ai sensi del presente protocollo, le attivita' ufficiali dell'Organizzazione sono quelle, risultanti dalla convenzione, che sono strettamente necessarie per il suo funzionamento amministrativo e tecnico.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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