1. Il Capo di un Ufficio consolare gode dell'inviolabilita' e dell'immunita' dalla giurisdizione dello Stato di residenza previste dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 per gli agenti diplomatici. 2. Oltre alle eccezioni gia' previste nella menzionata Convenzione, il Capo dell'Ufficio consolare non e' immune dalla giurisdizione per le azioni civili:

  • a)che hanno origine da un contratto da lui concluso, nel quale egli non ha agito ne' direttamente ne' indirettamente per incarico dello Stato di invio;
  • b)che concernono la responsabilita' civile per danni causati da un incidente provocato da un mezzo di trasporto. 3. Misure di esecuzione contro il Capo dell'Ufficio consolare possono essere adottate soltanto nei casi previsti dall'articolo 31 della menzionata Convenzione di Vienna, nonche' dal paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che cio' sia possibile senza pregiudicare l'inviolabilita' della persona.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art13 · fonte su Normattiva