- 1)Nelle condizioni e secondo le modalita' che il Consiglio d'amministrazione fissa entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, le persone di cui agli articoli 13 e 14 saranno soggette, a favore dell'Organizzazione a un'imposta sugli stipendi e sui salari versati all'Organizzazione. A decorrere da questa data, questi stipendi e salari sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito. Tuttavia, gli Stati contraenti possono tener conto di questi stipendi e salari per il computo dell'imposta da pagare sui redditi provenienti da altre fonti.
- 2)Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e pensioni pagate dall'Organizzazione agli ex agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
