L'Organizzazione e gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti sono esonerati da qualsiasi contributo a organi nazionali di previdenza sociale, nel caso in cui l'Organizzazione istituisca il proprio sistema di previdenza sociale, salvi accordi da concludere con gli Stati contraenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
