Qualora il Centro stabilisca il proprio regime di previdenza sociale o aderisca a quello di una altra organizzazione internazionale alle condizioni previste dallo Statuto del personale. Il Centro e i membri del personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi da concludere a tal fine con gli Stati membri interessati alle condizioni previste dall'articolo 22.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
