• 1)Ogni Stato contraente puo' sottoporre a un Tribunale arbitrale internazionale ogni controversia che lo oppone all'Organizzazione o agli agenti o esperti che espletano funzioni a favore o per conto dell'Organizzazione, nella misura in cui quest'ultima, questi agenti o questi esperti abbiano rivendicato un privilegio o una immunita' in virtu' del presente protocollo e questa immunita' non sia stata soppressa.
  • 2)Se uno Stato contraente intende sottoporre la controversia al Tribunale arbitrale, esso notifica questa sua intenzione al Presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale ne informa immediatamente gli Stati contraenti.
  • 3)La procedura di cui al paragrafo 1 non e' applicabile alle controversie tra l'organizzazione e gli agenti o esperti riguardo allo statuto o alle condizioni d'impiego, come anche, per quanto concerne gli agenti, riguardo al regolamento relativo alle pensioni.
  • 4)La sentenza del Tribunale arbitrale e' definitiva, senza appello e vincolante per le parti. In caso di contestazione sul senso e sulla portata della sentenza, spetta al Tribunale arbitrale interpretarla su domanda di parte.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~protocollo-art23 · fonte su Normattiva