1. Ciascuno Stato membro puo' sottoporre al tribunale d'arbitrato previsto dall'articolo 17 della Convenzione qualsiasi controversia: - relativa ad un danno causato dal Centro; - ovvero che implichi un obbligo non contrattuale del Centro; - ovvero in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nei cui confronti possa essere invocata l'immunita' giurisdizionale a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14, purche' questa non sia decaduta in forza dell'articolo 19. 2. Se uno Stato membro ha l'intenzione di sottoporre una controversia all'arbitrato, esso notifica la sua intenzione al direttore, che ne informa immediatamente ciascuno Stato membro. 3. La procedura prevista al paragrafo 1 non si applica alle controversie tra il Centro e i membri del personale che si riferiscano alle condizioni di servizio di questi ultimi. 4. La sentenza del tribunale d'arbitrato e' definitiva e senza ricorso; le parti devono conformarvisi. In caso di contestazione sul senso o la portata della sentenza, spetta al tribunale d'arbitrato interpretarla a richiesta dell'una o dell'altra parte.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
