L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' Stati membri accordi complementari per l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo per quanto concerne detto o detti Stati membri, nonche' altri accordi per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~protocollo-art9 · fonte su Normattiva