nazionali

  • 1)Nessuna legislazione nazionale puo' esigere che la domanda internazionale soddisfi, nella forma e nel contenuto, requisiti diversi da quelli previsti dal presente trattato e dal regolamento d'esecuzione o, a requisiti supplementari.
  • 2)Le disposizioni del paragrafo 1) non potranno ostacolare l'applicazione dell'articolo 7.2) ne' impedire ad alcuna legislazione nazionale, dopo che sia avviato presso l'ufficio designato il trattamento della domanda internazionale, di esigere:
  • i)se il depositante e' una persona giuridica, l'indicazione del nome di un dirigente di quest'ultima autorizzato a rappresentarla;
  • ii)la presentazione di documenti, che non appartengono alla domanda internazionale, ma che costituiscono la prova di citazioni o dichiarazioni che figurino in detta domanda, ivi compresa la conferma della domanda internazionale mediante la firma del depositante, quando la domanda sia stata firmata, all'atto del deposito, dal suo rappresentante o dal suo mandatario.
  • 3)Se, nei riguardi di uno Stato designato, il depositante non ha veste, secondo la legislazione nazionale di questo Stato, per depositare una domanda nazionale non essendo egli l'inventore, la domanda internazionale puo' essere respinta dall'ufficio designato.
  • 4)Se la legislazione nazionale prevede, per quanto concerne la forma e il contenuto delle domande nazionali, condizioni che, dal punto di vista dei depositanti, sono piu' favorevoli di quelle previste dal presente trattato e dal regolamento d'esecuzione per le domande internazionali, l'ufficio nazionale, i tribunali e gli altri organi competenti dello Stato designato o che agiscono per esso possono applicare le prime condizioni, in luogo e vece delle ultime, alle domande internazionali, salvo che il depositante richieda che le condizioni previste dal presente trattato e dal regolamento d'esecuzione siano applicate alla sua domanda internazionale.
  • 5)Nulla nel presente trattato e nel regolamento d'esecuzione puo' essere inteso nel senso di una limitazione alla liberta' di uno Stato contraente di prescrivere ogni condizione materiale di brevettabilita' che esso desideri. In particolare, ogni disposizione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione concernente la definizione dello stato della tecnica deve intendersi esclusivamente ai fini della procedura internazionale; pertanto, ogni Stato contraente e' libero di applicare, per la determinazione della brevettabilita' di un'invenzione che forma l'oggetto di una domanda internazionale, i criteri della sua legislazione nazionale relativi allo stato della tecnica e ad altre condizioni di brevettabilita' che non costituiscono esigenze relative alla forma e al contenuto delle domande.
  • 6)La legislazione nazionale puo' esigere che il depositante fornisca prove in merito a ogni condizione materiale di brevettabilita' che essa prescrive.
  • 7)Ogni ufficio ricevente, nonche' ogni ufficio designato che abbia avviato il trattamento della domanda internazionale, puo' applicare le disposizioni della sua legislazione nazionale relative all'obbligo, per il depositante, di farsi rappresentare da un mandatario autorizzato presso detto ufficio e di indicare obbligatoriamente un indirizzo di servizio nello Stato designato per il ricevimento di notificazioni.
  • 8)Nulla nel presente trattato e nel regolamento d'esecuzione puo' essere inteso nel senso di una limitazione alla liberta' di uno Stato contraente di applicare i provvedimenti che stima necessari in materia di difesa nazionale o di limitare, per la protezione dei suoi interessi economici, il diritto dei suoi cittadini o delle persone domiciliate sul suo territorio di depositare domande internazionali.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art27 · fonte su Normattiva