[1]' di correzione presso gli uffici designati

[2]Nessun ufficio designato puo' respingere una domanda internazionale per il motivo che essa non risponde alle condizioni del presente trattato e del regolamento d'esecuzione senza dare dapprima al depositante l'occasione di correggere detta domanda nella misura e secondo la procedura previste dalla legislazione nazionale per situazioni identiche o comparabili relative a domande nazionali.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art26 · fonte su Normattiva