[1]' di correzione presso gli uffici designati
[2]Nessun ufficio designato puo' respingere una domanda internazionale per il motivo che essa non risponde alle condizioni del presente trattato e del regolamento d'esecuzione senza dare dapprima al depositante l'occasione di correggere detta domanda nella misura e secondo la procedura previste dalla legislazione nazionale per situazioni identiche o comparabili relative a domande nazionali.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
