incaricata dell'esame preliminare internazionale
- 1)L'esame preliminare internazionale e' eseguito dalla amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
- 2)Per le richieste di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-a) e all'articolo 31.2 b), l'ufficio ricevente o l'Assemblea, rispettivamente, precisa, in conformita' alle disposizioni dell'accordo applicabile concluso tra l'amministrazione o le amministrazioni interessate incaricate dell'esame preliminare internazionale e l'Ufficio internazionale, quale o quali fra queste amministrazioni saranno competenti per eseguire l'esame preliminare.
- 3)Le disposizioni dell'articolo 16.3)) sono applicabili, mutatis mutandis, alle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
