in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

  • 1)La procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale e' stabilita dal presente trattato, dal regolamento d'esecuzione e dall'accordo che l'Ufficio internazionale conclude, con detta amministrazione. 2-a) Il depositante ha il diritto di comunicare, verbalmente e per iscritto, con l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
  • b)Il depositante ha il diritto di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni nel modo prescritto e nel termine prescritto, prima della redazione del rapporto di esame preliminare internazionale. Le modificazioni non devono andare al di la' dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale cosi' come depositata.
  • c)Il depositante riceve dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale almeno un parere scritto, salvo che detta amministrazione stimi che tutte le condizioni che seguono sono soddisfatte:
  • i)l'invenzione risponde ai criteri citati nell'articolo 33.1);
  • ii)la domanda internazionale soddisfa le condizioni del presente trattato e del regolamento d'esecuzione nei limiti entro i quali esse sono controllate da detta amministrazione;
  • iii)non si prevede di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 35.2), ultima frase.
  • d)Il depositante puo' rispondere al parere scritto. 3-a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima che la domanda internazionale non soddisfa l'esigenza di unita' dell'invenzione come definito nel regolamento d'esecuzione, essa puo' invitare il depositante, a scelta di quest'ultimo, sia a limitare le rivendicazioni in modo da soddisfare questo requisito sia a pagare delle tasse supplementari.
  • b)La legislazione nazionale di ogni Stato eletto puo' prevedere che, qualora il depositante decida di limitare le rivendicazioni ai sensi del comma a), le parti della domanda internazionale che, in conseguenza della limitazione, non formano oggetto di un esame preliminare internazionale sono considerate come ritirate per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante non versi una tassa particolare all'ufficio nazionale di detto Stato.
  • c)Se il depositante non ottempera entro il termine prescritto all'invito menzionato nel comma a), l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale redige un rapporto di esame preliminare internazionale sulle parti della domanda internazionale che riguardano cio' che sembra costituire l'invenzione principale e, su questo punto, fornisce indicazioni nel rapporto. La legislazione nazionale di ogni Stato eletto puo' prevedere che, quando il suo ufficio nazionale stimi giustificato l'invito dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare, le parti della domanda internazionale che non riguardano l'invenzione principale siano considerate come ritirate, per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante non versi una tassa particolare a questo ufficio. 4-a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima:
  • i)che la domanda internazionale concerne un oggetto per il quale essa non e' tenuta, secondo il regolamento d'esecuzione, a eseguire un esame preliminare internazionale e decide in tal caso di non eseguire tale esame, o
  • ii)che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni non sono chiari, o che le rivendicazioni non si fondano in maniera adeguata sulla descrizione, cosicche' non e' possibile farsi una opinione valida circa la novita', l'attivita' inventiva (non evidenza) o l'applicazione industriale dell'invenzione per la quale la protezione e' richiesta, essa non esamina le questioni previste nell'articolo 33.1) e fa conoscere al depositante detta opinione e i relativi motivi.
  • b)Se l'una o l'altra delle situazioni menzionate nel comma a) esiste soltanto per talune rivendicazioni o in relazione a talune rivendicazioni, le disposizioni di questo comma vanno applicate unicamente a tali rivendicazioni.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art34 · fonte su Normattiva