[1]di esercitare presso amministrazioni internazionali
[2]Avvocati, agenti di brevetti o altre persone, che abbiano il diritto d'esercitare presso l'ufficio nazionale presso il quale la domanda internazionale e' stata depositata, hanno il diritto di esercitare, per quanto concerne questa domanda, presso l'Ufficio internazionale, l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
