, traduzione e comunicazione del rapporto di esame preliminare internazionale

  • 1)Il rapporto di esame preliminare internazionale viene trasmesso, assieme agli allegati prescritti, al depositante e all'Ufficio internazionale. 2-a) Il rapporto di esame preliminare internazionale e i suoi allegati sono tradotti nelle lingue prescritte.
  • b)Ogni traduzione di detto rapporto e' preparata dall'Ufficio internazionale stesso o sotto la sua responsabilita'; ogni traduzione degli allegati e' preparata dal depositante. 3-a) Il rapporto di esame preliminare internazionale, con la sua traduzione (come prescritta) e i suoi allegati (nella lingua d'origine), e' comunicato dall'Ufficio internazionale a ogni ufficio eletto.
  • b)La traduzione prescritta degli allegati e' trasmessa, entro il termine prescritto, dal depositante agli uffici eletti.
  • 4)L'articolo 20.3) e' applicabile, mutatis mutandis, alle copie di ogni documento citato nel rapporto di esame preliminare internazionale e che non e' stato citato nel rapporto di ricerca internazionale.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art36 · fonte su Normattiva