di ricerca internazionale

  • 1)Il rapporto di ricerca internazionale e' redatto nel termine prescritto e nella forma prescritta.
  • 2)Il rapporto di ricerca internazionale, subito dopo la sua redazione, e' trasmesso dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, al depositante e all'Ufficio internazionale.
  • 3)Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a) e' tradotto conformemente al regolamento d'esecuzione. Le traduzioni sono predisposte dall'Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilita'.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art18 · fonte su Normattiva