di ricerca internazionale
- 1)Il rapporto di ricerca internazionale e' redatto nel termine prescritto e nella forma prescritta.
- 2)Il rapporto di ricerca internazionale, subito dopo la sua redazione, e' trasmesso dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, al depositante e all'Ufficio internazionale.
- 3)Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a) e' tradotto conformemente al regolamento d'esecuzione. Le traduzioni sono predisposte dall'Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilita'.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
