[1]agli uffici designati

[2]1-a) La domanda internazionale, assieme al rapporto di ricerca internazionale [ivi compresa ogni indicazione prevista nell'articolo 17.2-b)] o alla dichiarazione citata nell'articolo 17.2-a), e' comunicata, conformemente al regolamento d'esecuzione, a ogni ufficio designato che non abbia rinunciato, in tutto o in parte, a questa comunicazione.

  • b)La comunicazione comprende la traduzione (come prescritta) di detto rapporto o di detta dichiarazione.
  • 2)Se le rivendicazioni sono state modificate secondo l'articolo 19.1), la comunicazione deve contenere sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e nella forma modificata sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e precisare le modificazioni apportate; essa deve inoltre, all'occorrenza, contenere la dichiarazione di cui all'articolo 19.1).
  • 3)A richiesta dell'ufficio designato o del depositante, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale invia loro, conformemente al regolamento d'esecuzione, copia dei documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art20 · fonte su Normattiva