[1]agli uffici designati
[2]1-a) La domanda internazionale, assieme al rapporto di ricerca internazionale [ivi compresa ogni indicazione prevista nell'articolo 17.2-b)] o alla dichiarazione citata nell'articolo 17.2-a), e' comunicata, conformemente al regolamento d'esecuzione, a ogni ufficio designato che non abbia rinunciato, in tutto o in parte, a questa comunicazione.
- b)La comunicazione comprende la traduzione (come prescritta) di detto rapporto o di detta dichiarazione.
- 2)Se le rivendicazioni sono state modificate secondo l'articolo 19.1), la comunicazione deve contenere sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e nella forma modificata sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e precisare le modificazioni apportate; essa deve inoltre, all'occorrenza, contenere la dichiarazione di cui all'articolo 19.1).
- 3)A richiesta dell'ufficio designato o del depositante, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale invia loro, conformemente al regolamento d'esecuzione, copia dei documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
