[1]confidenziale della domanda internazionale
[2]1-a) Fatto salvo il comma b) l'Ufficio internazionale e le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale non devono permettere ad alcuna persona o amministrazione di accedere alla domanda internazionale prima della sua pubblicazione internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante.
- b)Il comma a) non e' applicabile alle trasmissioni all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale, alle trasmissioni previste nell'articolo 13 ne' alle comunicazioni previste nell'articolo 20. 2-a) Nessun ufficio nazionale puo' permettere a terzi di accedere alla domanda internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, prima della piu' remota delle date qui appresso indicate:
- i)data della pubblicazione internazionale della domanda internazionale;
- ii)data di ricevimento della comunicazione della domanda internazionale secondo l'articolo 20;
- iii)data di ricevimento di una copia della domanda internazionale secondo l'articolo 22.
- b)Il comma a) non vieta a un ufficio nazionale di comunicare a terzi di essere stato designato ne' di pubblicare questo fatto. Questa comunicazione o pubblicazione puo' tuttavia contenere soltanto le seguenti indicazioni: designazione dell'ufficio ricevente, nome del depositante, data del deposito internazionale, numero della domanda internazionale e titolo dell'invenzione.
- c)Il comma a) non vieta a un ufficio designato di permettere alle autorita' giudiziarie di accedere alla domanda internazionale.
- 3)Il paragrafo 2-a) si applica a ogni ufficio ricevente, salvo per quanto concernente trasmissioni previste nell'articolo 12.1).
- 4)Ai sensi del presente articolo, il termine "accedere" comprende tutti i mezzi mediante i quali i terzi possono prender conoscenza e percio' anche le comunicazioni personali e la pubblicazione generale; tuttavia, nessun ufficio nazionale puo' pubblicare una domanda internazionale o la sua traduzione prima che sia avvenuta la pubblicazione internazionale o prima della scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorita' qualora la pubblicazione internazionale non sia avvenuta alla scadenza di questo termine.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
