[1], traduzioni e tasse per gli uffici eletti

[2]1-a) Se l'elezione di uno Stato contraente e' stata effettuata prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di priorita', l'articolo 22 non e' applicabile a questo Stato; il depositante rimette a ogni ufficio eletto una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all'articolo 20 sia gia' avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di questa domanda e gli versa (ove occorra) la tassa nazionale al piu' tardi alla scadenza di un termine di venticinque mesi a decorrere dalla data di priorita'.

  • b)Ogni legislazione nazionale puo' stabilire, per l'adempimento degli atti menzionati nel comma a), dei termini che scadano dopo quello indicato in detto comma.
  • 2)Gli effetti previsti nell'articolo 11.3) cessano nello Stato eletto con conseguenze identiche a quelle che derivano dal ritiro di una domanda nazionale in questo Stato, qualora il depositante non compia gli atti menzionati nel paragrafo 1-a) entro il termine applicabile secondo il paragrafo 1-a) o b).
  • 3)Ogni ufficio eletto puo' mantenere gli effetti previsti nell'articolo 11.3) anche nel caso in cui il depositante non soddisfi le condizioni previste nel paragrafo 1-a) o b).

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art39 · fonte su Normattiva