di brevetto regionale

  • 1)Ogni trattato che preveda il rilascio di un brevetto regionale ("trattato di brevetto regionale") e che conceda a tutte le persone, autorizzate dall'articolo 9 a depositare domande internazionali, il diritto di depositare domande per il rilascio di brevetti regionali, puo' stipulare che le domande internazionali contenenti la designazione o l'elezione di uno Stato facente parte tanto del trattato di brevetto regionale che del presente trattato possono essere depositate in vista del rilascio di brevetti regionali.
  • 2)La legislazione nazionale di un tale Stato designato o eletto puo' prevedere che ogni designazione o elezione di detto Stato nella domanda internazionale sara' considerata come indicazione del desiderio del depositante di ottenere un brevetto regionale conformemente al trattato di brevetto regionale.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art45 · fonte su Normattiva