di taluni termini
- 1)Se un termine stabilito nel presente trattato o nel regolamento d'esecuzione non e' osservato a causa di interruzione dei servizi postali, di smarrimento o di ritardo inevitabili del corriere postale, questo termine e' considerato come osservato nei casi previsti nel regolamento d'esecuzione purche' siano fornite le dovute prove e soddisfatte le altre condizioni prescritte in detto regolamento. 2-a) Ogni Stato contraente deve, per quanto lo concerne, scusare per motivi ammessi dalla sua legislazione un ritardo nell'osservanza di un termine.
- b)Ogni Stato contraente puo', per quanto lo concerne, scusare per motivi diversi da quelli menzionati nel comma a) un ritardo nell'osservanza di un termine.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
