di taluni termini

  • 1)Se un termine stabilito nel presente trattato o nel regolamento d'esecuzione non e' osservato a causa di interruzione dei servizi postali, di smarrimento o di ritardo inevitabili del corriere postale, questo termine e' considerato come osservato nei casi previsti nel regolamento d'esecuzione purche' siano fornite le dovute prove e soddisfatte le altre condizioni prescritte in detto regolamento. 2-a) Ogni Stato contraente deve, per quanto lo concerne, scusare per motivi ammessi dalla sua legislazione un ritardo nell'osservanza di un termine.
  • b)Ogni Stato contraente puo', per quanto lo concerne, scusare per motivi diversi da quelli menzionati nel comma a) un ritardo nell'osservanza di un termine.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art48 · fonte su Normattiva