d'esecuzione
- 1)Il regolamento d'esecuzione annesso al presente trattato contiene regole concernenti:
- i)le questioni in merito alle quali il presente trattato rinvia esplicitamente al regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni;
- ii)tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo;
- iii)tutti i dettagli utili per l'esecuzione delle disposizioni del presente trattato; 2-a) L'Assemblea puo' modificare il regolamento d'esecuzione.
- b)Fatto salvo il paragrafo 3), le modificazioni esigono la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. 3-a) Il regolamento d'esecuzione precisa quali sono le regole che possono essere modificate:
- i)soltanto mediante decisione unanime, o
- ii)soltanto a condizione che non vi sia opposizione ne' da parte di uno degli Stati contraenti il cui ufficio nazionale funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale, ne' - allorquando tale amministrazione e' una organizzazione intergovernativa - da parte dello Stato contraente membro di questa organizzazione autorizzato a questo effetto dagli altri Stati membri riuniti in seno all'organo competente di questa organizzazione.
- b)Per poter sottrarre, in avvenire, una di queste regole alle esigenze indicate, occorre che siano soddisfatte, secondo il caso, le condizioni menzionate nel comma a-i) o a-ii).
- c)Per poter includere, in avvenire, una qualsiasi regola nell'una o nell'altra categoria menzionata nel comma a) occorre l'unanime consenso.
- 4)Il regolamento d'esecuzione prevede che il Direttore generale stabilisca direttive amministrative sotto il controllo dell'Assemblea.
- 5)In caso di divergenza tra il testo del trattato e quello del regolamento d'esecuzione, fa fede il primo testo.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
