del trattato
- 1)Il presente trattato puo' essere sottoposto a revisioni periodiche mediante conferenze speciali degli Stati contraenti.
- 2)La convocazione di una conferenza di revisione e' decisa dall'Assemblea.
- 3)Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale e' ammessa come osservatore a tutte le conferenze di revisione.
- 4)Gli articoli 53.5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia secondo le disposizioni dell'articolo 61.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
