Art. 23 (Convenzione)
Esenzioni e convalida di documenti 1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Sati contraenti valgono anche per l'applicazione della presente convenzione. 2. Tutti i documenti, atti o certificati di ogni genere che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente convenzione sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche e consolari. 3. I documenti legalizzati dalle autorita' o istituzioni competenti di uno Stato contraente saranno considerati validi dalle corrispondenti autorita', istituzioni o organismi competenti dell'altro Stato contraente.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
