[1]doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere
[2]1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo. 2. Durante i periodi transitori di cui agli articoli 17 e 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e' uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia per promuovere il commercio regionale. 3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sanciti nel presente accordo.
Testo vigente dal 16 settembre 2003
