1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:
- i)per lo stabilimento di societa' comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;
- ii)per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comuni- tarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo. 2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' comunitarie sul suo territorio, rispetto alle sue societa'. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono
- i)per lo stabilimento di societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;
- ii)per l'attivita' delle filiali e consociate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul loro territorio. 4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea e della situazione del mercato del lavoro, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina l'eventualita' di estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi. 5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,
- a)a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprieta' immobiliari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
- b)le consociate di societa' comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprieta' immobiliari, delle societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche', per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, compresi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono le societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio;
- c)entro la fine della prima fase del periodo transitorio il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di societa' comunitarie.
Testo vigente dal 16 settembre 2003
