[1]giustificativi
[2]I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: (a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna; (b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; (c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rilasciati o compilati nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; (d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del presente protocollo.
Testo vigente dal 16 settembre 2003
