[1]Documenti giustificativi
[2]I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR. 1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Sudafrica o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:
- a)una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna;
- b)documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita', in Sudafrica o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 3, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c)documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Sudafrica, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Sudafrica, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d)certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Sudafrica in conformita' del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 3, ai sensi di tale articolo.
- e)Dichiarazioni dei fornitori che dimostrino la lavorazione o trasformazione di cui sono stati oggetto nella SACU i materiali utilizzati, ai sensi dell'articolo 3.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
