[1]nella Comunita'
[2]I materiali originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1.
Testo vigente dal 16 settembre 2003
