[1]speciali

[2]1. Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano: (1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: (a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; (b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

  • i)tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfo- rmazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
  • ii)che tali prodotti siano originari della Repubblica iugo- slava di Macedonia o della Comunita' a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o tra- sformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. (2) prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia: (a) i prodotti interamente ottenuti nella Repubblica iugoslava di Macedonia; (b) i prodotti ottenuti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
  • i)tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfo- rmazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
  • ii)tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-4-art37 · fonte su Normattiva