[1]- Composizione delle controversie
[2]1. Qualsiasi controversia tra due o piu' Stati membri, o tra uno o piu' Stati membri e l'Eumetsat, relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione o dei suoi Allegati, che non potra' essere composta con la mediazione del Consiglio, verra' sottoposta a un tribunale arbitrale a richiesta di una delle parti alla controversia, a meno che le parti non convengano un altro modo di composizione. 2. Il tribunale arbitrale e' composto di tre membri. Ogni parte alla controversia designa un arbitro entro un termine di due mesi a contare dalla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 1. I due primi arbitri designano, entro un termine di due mesi dalla designazione del secondo arbitro, un terzo arbitro che assume la presidenza del tribunale arbitrale e che non puo' essere un cittadino di una parte alla controversia. Qualora uno dei due arbitri non sia stato designato entro il termine previsto, su richiesta di una delle parti provvede alla designazione il Presidente della Corte internazionale di giustizia o, in caso di disaccordo tra le parti circa il ricorso a quest'ultimo, il Segretario generale della Corte permanente d'arbitrato. La stessa procedura si applica se il Presidente del tribunale arbitrale non e' stato designato entro il termine previsto. 3. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria sede e fissa esso stesso le regole di procedura. 4. Ciascuna parte si assume le spese concernenti l'arbitro da lei designato e quelle del proprio patrocinio nella procedura davanti al tribunale. Le spese relative al presidente del tribunale arbitrale sono a carico, in uguale misura, delle parti alla controversia. 5. Il lodo e' pronunciato a maggioranza dei membri del tribunale arbitrale che non possono astenersi dal voto. Esso e' definitivo ed obbligatorio per tutte le parti alla controversia e non si puo' ricorrere contro di esso. Le parti vi si conformano immediatamente. In caso di contestazioni sulla sua interpretazione e la sua portata, il tribunale arbitrale dara' la sua interpretazione su richiesta di una delle parti alla controversia.
Testo vigente dal 16 giugno 1986
