[1]- Inadempienza degli obblighi

[2]Qualsiasi Stato membro che non adempie gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione cessa d'essere membro dell'Eumetsat, qualora il Consiglio lo decida conformemente all'articolo 5.2(b); lo Stato in causa non partecipa al voto in merito. La decisione ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale e' stata presa. Sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 18.

Testo vigente dal 16 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265~convenzione-art13 · fonte su Normattiva