[1]- Inadempienza degli obblighi
[2]Qualsiasi Stato membro che non adempie gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione cessa d'essere membro dell'Eumetsat, qualora il Consiglio lo decida conformemente all'articolo 5.2(b); lo Stato in causa non partecipa al voto in merito. La decisione ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale e' stata presa. Sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 18.
Testo vigente dal 16 giugno 1986
